PROPRIETA' INDUSTRIALE
ART. 2 D.L. 100/2026 - MODIFICHE ART. 132 C.P.I. E ART. 162-BIS LEGGE DIRITTO D'AUTORE - MODIFICA DISCIPLINA EFFICACIA PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI.
Il Decreto Legge 100/2026, convertito con Legge n. 45/2026, all'art. 2 ha conformato la disciplina Statale di cui al Codice della Proprietà Industriale e di cui alla Legge sul diritto d'autore al Diritto dell'Unione Europea, abolendo la cosidetta "strumentalità attenuata", che consentiva ai provvedimenti anticipatori (cautelari) di sopravvivere e mantenere la propria efficacia anche in ipotesi di mancata riassunzione del giudizio di merito.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 23/04/2026 (causa C-132/25), ha censurato la normativa italiana, dichiarando l'incompatibilità degli articoli 132 Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. 30/2005) e 162-bis Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) rispetto alla direttiva 2004/48/CE, nella parte in cui i suddetti articoli prevedevano ai provvedimenti anticipatori (es. inibitorie e/o altri provvedimenti cautelari) di mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza di instaurazione della causa di merito.
Con l'entrata in vigore della riforma di cui all'art. 2 D.L. 100/2026 viene abolità tale automatica persistenza di efficacia del provvedimento cautelare, modificandosi i suddetti art. 132 C.P.I. e 162 bis Legge diritto d'autore, prevedendosi che chi ottiene il provvedimento cautelare di natura anticipatoria dovrà coltivare l'azione con l'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge (venti giorni lavorativi - trentuno giorni di calendario).
In mancanza di instaurazione del giudizio di merito e/o anche in ipotesi di estinzione del giudizio di merito, la parte colpita dal provvedimento cautelare potrà ottenerne declaratoria di inefficacia, a condizione di proposizione della relativa istanza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla scadenza del termine per l'inizio del giudizio di merito e/o dalla estinzione del giudizio.