IL TRIBUNALE DI SALERNO HA DECISO........

Tribunale Salerno, sez. III, sentenza 14/06/2018.
LOCAZIONE DI COSE - Opponibilità del contratto di locazione sopravvenuto all'iscrizione d'ipoteca

Il contratto di locazione, sopravvenuto all'iscrizione d'ipoteca, è opponibile al creditore ipotecario ed alla procedura esecutiva.
 

 
Sentenza Tribunale Salerno, sez. I, 30/06/2017,  n. 3272

In tema di contratti bancari ed azione per la ripetizione di somme addebitate illegittimamente, la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo.

Tribunale Salerno, sez. III, 09/01/2017,  n. 50 .

La domanda di revocatoria fallimentare deve essere rigettata qualora la curatela provi che l’atto preparatorio abbia integrato un negozio posto in essere con l’esclusiva funzione solutoria di un preesistente debito scaduto, o con il solo scopo di creare quella reciprocità delle ragioni creditizie che integra il presupposto di operatività della compensazione legale.

 

Tribunale Salerno, sez. I, 13/10/2016,  n. 4587

GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - - autorità giudiziaria ordinaria

La controversia in materia di revoca di un incarico di progettazione conferito da un ente locale rientra nella giurisdizione del g.o. atteso che la relativa deliberazione comunale non è qualificabile come provvedimento autoritativo ma ha natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale, inquadrabile nella previsione dell'art. 2237 c.c., che, come tale, incide su una situazione giuridica di diritto soggettivo.

Tribunale Salerno, sez. II, 18/11/2015,  n. 4811

Proprietà - azione negatoria

In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore.
 

 

sentenza Tribunale Salerno 24/11/2014 n. 5575

Ove il professionista, nello svolgimento della attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo anche per colpa lieve.


CONTRATTO "4YOU"

 

 

SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. I - 20/1/2015 - DEPOSITATA IL 20/2/2015 - N. 775/2015.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

I Sezione Civile

in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50001255 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2010, vertente TRA S. A., nato a B. il (omissis...); rappresentato e difeso dall'avv. ........OMISSIS... per procura a margine dell'atto di citazione; - attore - E Banca MPS s.p.a., con sede in S. piazza (omissis...); rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ........ per procura in calce alla comparsa di risposta; - convenuta -

Oggetto: contratto di finanziamento e di intermediazione mobiliare. CONCLUSIONI AIl'udienza del 29.10.2014 le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate.

FATTO ...OMISSIS..... RAGIONI DELLA DECISIONE

OMISSIS ... (l'attore) chiede la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione del piano finanziario denominato "4You" (n. ......), stipulato in data 12.9.2001 con la Banca 121, incorporata per fusione nella MPS Banca Personale s.p.a., a sua volta incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; in subordine, la pronuncia di annullamento del contratto (ex art. 1439 c.c., e/o ex art. 1428 c.c.., ovvero per conflitto di interessi, e/o ex art. 1469-bis e ss.cc); in ogni caso, la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione di quanto corrisposto dall'attore in esecuzione del contratto, pari ad € 8.056,88 oltre rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.. ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo. In subordine, chiede la dichiarazione di inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 sez. 2 del contratto, ai sensi degli artt. 1469-bis terzo comma n. 6 e 1469-quater, nonchè, accertato ex art. 1440 c.c.. il dolo incidente della banca convenuta, la condanna della medesima al risarcimento dei danni, da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria; la pronuncia di risoluzione del contratto per gli inadempimenti della banca, con gli effetti restitutori pari all'importo investito e il risarcimento danni da determinarsi in via equitativa; la declaratoria della responsabilità pre-contrattuale della convenuta con condanna alla restituzione dell'importo di € 8.056,88 e al risarcimento danni in via equitativa; in ogni caso, la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, patiti per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, da quantificarsi anche in via equitativa e nei limiti di € 26.000.

Espone, nella premessa della citazione, che il piano finanziario, che presenta la veste di tipici rapporti tra professionista e consumatore, prevede il versamento di rate mensili di € 77,47 cadauna per tutta la durata del rapporto (30 anni) a fronte di un finanziamento di € 11.902,21 al tasso di interessi del 6,71%, utilizzato dal medesimo istituto di credito per l'acquisto di strumenti finanziari ed era stato presentato dalla banca come un'operazione di risparmio sicura e previdenziale, così pubblicizzato anche a mezzo di materiale pubblicitario ingannevole sulle reali caratteristiche del prodotto, scoperte dal sottoscrittore solo dalle notizie divulgate dai principali organi di stampa e da una nota trasmissione televisiva. Premesso di aver versato complessivamente n. 104 rate per un importo totale di € 8.056,88 e di aver invano richiesto la documentazione completa dell'operazione, deduce la violazione di norme imperative e dei doveri di diligenza professionale, buona fede e correttezza, di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 1.7.1998 n. 58, avendo sottoposto all'investitore una forma di pubblicità qualificata come ingannevole dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; la violazione degli obblighi di trasparenza-, per L'oggettiva complessità del testo e delle singole clausole, formulate in maniera tale da non rendere chiaro e comprensibile il loro.contenuto e da non rivelare il tipo di investimento, la natura, le caratteristiche ed il grado di rischio degli strumenti finanziari; la violazione del dovere di informazione sul conflitto di interessi. Deduce, altresì, la nullità del contratto per l'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni del sinallagma contrattuale, tali da qualificare il contratto atipico come contratto aleatorio unilaterale, con alea a carico esclusivo del consumatore-risparmiatore.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., costituitasi, eccepisce la prescrizione dell'azione di annullamento e del diritto al risarcimento del danno; contesta l'inadempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98, avendo chiesto al cliente di illustrare il proprio profilo di rischio (definita "alta", secondo la scheda consegnata dall'investitore), avendogli consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, redatto dalla Consob, e avendo il contratto chiare avvertenze e indicazioni sulla natura del prodotto che, diversamente da quanto indicato dall'attore, ha connotazioni previdenziali e un rischio di perdita alquanto contenuto. Richiama favorevoli precedenti della giurisprudenza di merito su controversie relative al contratto denominato "4You" nonchè pronunce delle sezioni unite sulle conseguenze della violazione dei doveri di cui all'art. 21 della legge di settore, che ne escludono la nullità. Replica alla dedotta causa di nullità del contratto per illiceità della causa e immeritevolezza degli interessi perseguiti, al preteso vizio del consenso e all'ipotizzata vessatorietà del contenuto del contratto.

Nell'ordine delle questioni di merito sottoposte all'esame del giudice dalle domande attrici, quelle relative alla nullità del contratto hanno carattere prioritario. Tutte le altre questioni, infatti, presuppongono l'esistenza di un contratto avente i requisiti di validità minima richiesti dalla legge a pena di nullità, sia quelle riguardanti l'annullabilità sia quelle concernenti l'inefficacia delle clausole vessatorie.

L'attore deduce la nullità del contratto sotto un duplice profilo, perchè come contratto atipico persegue interessi non meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., e per violazione di norme imperative e dei doveri di diligenza professionale, buona fede e correttezza, di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 1.7.1998 n. 58. Premesso che la prima ipotesi dà luogo all'inefficacia e non alla nullità del contratto, come meglio si dirà appresso, va anzitutto sgombrato il campo da questa seconda ipotesi, che non configura una nullità, come condivisibilmente rilevato dalla banca nelle sue difese.

Ed infatti, l'art. 21 comma 1 lett. a) del Testo Unico delle disposizioni; in materia di intermediazione finanziaria approvato con il D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (che riproduce l'identica disposizione già prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 23.7.1996 n. 415, che recepiva, tra l'altro, la direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993) dispone che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. Questa norma, specificativa nel settore dei servizi di investimento mobiliare della regola generale di correttezza prevista dall'art. 1175 c.c., impone all'operatore obblighi di comportamento sia nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria sia nella fase di esecuzione del contratto.

Nella fase prenegoziale, la disposizione legislativa impone all'intermediario il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli, e ragionate, scelte di investimento; o disinvestimento: (dovere di informazione, quest'ultimo, che non rimane circoscritto alla fase precontrattuale ma permane durante l'intera fase esecutiva del rapporto, a seconda della natura o entità dell'operazione, posto che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo).

Gli obblighi di informazione; prenegoziale nella prestazione dei servizi di investimento hanno ricevuto una specificazione di dettaglio nella disciplina regolamentare introdotta dalla Consob, prima con la delibera 30.9.1997 n. 10943 e poi con la delibera 1.7.1998 n. 11522, applicabile ratione temporis al rapporto in esame. La disciplina regolamentare prevede, tra l'altro: - che l'intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi;e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento (art. 28 comma 2 della delibera Consob n. 11522); - che l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza; è delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; e che qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29 comma 3 della Delibera n. 11522).

Tra i doveri informativi precontrattuali va posto anche quello di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, dei conflitti di interesse per evitare di nuocere ai loro interessi (art. 21 comma l-bis lett. b del testo unico).

L'ambito oggettivò delle disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate trova applicazione in tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificatore, non solo laddove sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, ma anche ove il servizio prestato dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini dell'investitore, come, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini. Ciò si ricava dalla definizione della nozione di "servizi ed attività di investimento", di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98, data da l'art. 1 comma 5 lett. b) del decreto, che ricomprende i servizi di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" aventi ad oggetto strumenti finanziari. E ciò trova conferma nella normativa regolamentare proveniente dalla Consob, la quale, per un verso, richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non solo prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto dell'investitore, e, per l'altro verso, fa esplicito riferimento al caso in cui l'intermediario abbia ricevuto dall'investitore uria disposizione per effettuare una operazione non adeguata;

Ciò posto, la questione di diritto che pone l'azione di nullità consiste nell'individuazione delle conseguenze della violazione degli obblighi precontrattuali.;

Sul punto devono qui richiamarsi i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite, 19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici (Cass., sez. I, 29.9,2005 n, 19024).

Il ragionamento delle sezioni unite muove dalla premessa che, nella situazione in esame, tra le cause di nullità del contratto previste dall'art. 1418 c.c., può ipotizzarsi solo quella di cui al primo comma (nullità per contrarietà a norme imperative), dovendosi; senz'altro

escludere sia le cause elencate dal secondo comma (ivi compresa la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c., in particolare l'accodo delle parti, che non può dirsi escluso ma solo, eventualmente, inquinato dalla violazione dei doveri precontrattuali dell'intermediario, si da potersi predicare di un vizio del consenso, quale causa di annullabilità ex art. 1427 c.c., in presenza delle condizioni previste), sia le cause previste dal terzo comma (ossia, gli altri casi di nullità espressamente stabiliti dalla legge, poichè nel testo unico non si rinvengono esplicite norme sanzionatone della nullità del contratto di intermediazione per inosservanza degli obblighi precontrattuali in questione). Quanto alla causa di nullità prevista dal primo comma dell'art. 1418 c.c., la Suprema Corte riconosce che le prescrizioni dei doveri precontrattuali hanno carattere imperativo, in quanto dettate non solo nell'interesse del singolo contraente ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è reso esplicito dalla formulazione dell'art. 21 comma l.-lett. a del testo unico), sicchè si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti.

Questo rilievo, tuttavia, non è da solo sufficiente a dimostrare che la violazione di una o più tra dette norme imperative comporta la nullità dei contratti di intermediazione e non invece altra, diversa, conseguenza.

La Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23 comma 1 del testo unico) o al contenuto (art. 23 comma 2 e 24 comma 2 del testo unico) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano (obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto.

In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta-salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Attraverso tale percorso argomentativo, le sezioni unite nn. 26724 e 26725 del 2007 hanno enunciato il principio per cui "la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in-difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, anche se si ritiene, in ipotesi, che nel contratto di specie siano applicabili le norme in materia di intermediazione finanziaria, nonostante la presenza di una componente di finanziamento dell'operazione, la violazione di obblighi precontrattuali di informazione ex art. 21 del TUF e non di requisiti di forma, struttura o contenuto del contratto esclude, comunque, la nullità del contratto.

Da tali premesse si ricava che la prioritaria questione della nullità non può porsi rispetto alla violazione dell'art. 21 citato ma deve essere esaminata sotto l'altro versante, secondo il profilo del giudizio di meritevolezza dell'interesse perseguito dal contratto atipico, ai sensi dell'art. 1322 c.c..

Vanno chiariti, sotto tale aspetto, la natura e il contenuto del contratto in questione.

Dalla documentazione prodotta risulta che in data 12.9.2001 l'attore ha sottoscritto un modulo prestampato contenente la proposta di adesione al piano finanziario denominato "4You", che prevede un finanziamento di Lire 23.045.900 al tasso annuo del 6,7150% con rimborso a mezzo di n. 352 rate mensili costanti di Lire 1 50,000 (dal 31.10.2001 al 31.1.2031, con addebito sul conto corrente ordinario n. (omissis...)), erogato dalla banca in unica soluzione per l'acquisto di strumenti finanziari (titoli "Republic of Italy" per un valore nominale di € 3.200,00 e quote di un fondo comune di investimento "Spazio Euro" per un controvalore di Lire 8.449.798), costituiti in pegno a favore della banca a garanzia del rimborso del finanziamento.

Il piano finanziario denominato "4You" fa parte della categoria dei prodotti finanziari strutturati, risultanti dal collegamento funzionale di più operazioni, nei quali vi è un acquisto di titoli attraverso la concessione di un finanziamento. La banca concede un mutuo (a tasso del 6,7150%) che, però, non viene concretamente erogato al cliente ma vincolato all'acquisto di strumenti finanziari (obbligazioni e quote di fondi comuni), rimborsabile in un lungo periodo (30 anni). I titoli vengono depositati su un conto con un pegno a garanzia del rimborso del finanziamento, assistito anche da una polizza assicurativa. Le quattro operazioni di finanziamento investimento gestito, pegno e garanzia assicurativa (di qui la denominazione "4You") confluiscono in un unico contratto, che accentua il loro carattere unitario e la loro interdipendenza funzionale.

Il risultato finale non consente di classificare tale contratto tra i contratti c.d. misti o complessi, assoggettati alle regole del tipo contrattuale prevalente (criterio, della prevalenza) o al regime dei contratti tipici pertinenti rispetto a ciascuno dei frammenti dell'operazione contrattuale (criterio della combinazione), posto che i due principali tipi negoziali collegati (il mutuo e l'intermediazione mobiliare, quest'ultima riconducibile alla figura del mandato, nel quale si colloca l'incarico alla banca di acquisto degli strumenti finanziari e di prestazione del servizio di gestione) presentano caratteristiche che, anche in ragione della loro interdipendenza, ne snaturano la causa tipica.

Questo Tribunale ha già affermato che contratti di tal genere non sono assimilabili al mutuo, in quanto il contratto tipico, anche nella forma del cd. mutuo di scopo, si caratterizza per il fatto di consentire al mutuatario di ottenere statim la liquidità occorrente per le proprie finalità, con il vantaggio di poter restituire la quantità di denaro presa a mutuo in forma dilazionata ed entro un periodo di tempo, da lui aprioristicamente ritenuto sufficiente per ottenere la provvista necessaria per remunerare il mutuante per il prestito concesso, laddove, nei contratti del tipo di quello in esame, la somma mutuata viene, da subito vincolata e veicolata, senza possibilità di diversa determinazione, verso un prestabilito piano finanziario di accumulo ed il cliente è costretto, a utilizzare l'importo mutuato per porre in essere una successiva operazione in tutto predisposta dalla banca, senza che su di essa possa avere in alcun modo interferire. Il rapporto di mandato, poi, è privo di un suo carattere essenziale, consistente nella potere di revoca unilaterale del mandante (art. 1723 c.c.), che nel caso di specie non è concretamente possibile, in quanto strettamente collegato con il mutuo, attraverso il quale la banca ha subordinato la concessione del prestito al suo utilizzo vincolato all'acquisto di determinate obbligazioni e fondi comuni di investimento e che non prevede alcuna forma di recesso anticipato se non pagando per l'intero il piano di rientro dal prestito, così da costringere comunque il mutuatario ad adempiere in pieno alla propria parte di obbligazione, come se il contraente non si fosse sciolto in anticipo dal vincolo contrattuale.

Esclusa lavatura di contratto misto, occorre chiedersi se il piano finanziario denominato "4You" sia comunque contemplato nel sistema normativo, si da escluderne la natura atipica e dare per risolto positivamente, per previsione di legge, il giudizio di meritevolezza degli interessi.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, il contratto è classificabile tra i "servizi accessori" previsti dall'art. 1 comma 6 del Testo Unico della Finanza, che alla lettera e) comprende “la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

Queste previsione non consente di ravvisare, però, un tipo contrattuale. Il contratto tipico, infatti, è uno schema legale, dotato di un nomen iuris, che appresta un modello di disciplina diretto a conseguire l'obiettivo di realizzare un assetto di interessi tra le parti del contratto che l'ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela. La valutazione di meritevolezza è riferita dall'ordinamento giuridico alla funzione economico sociale di quel tipo di assetto di interessi risultante dalla disciplina legale, che forma la causa tipica del contratto (causa in astratto). L'utilizzo di uno schema contrattuale tipico non esclude, però, il controllo sulla causa, poichè il risultato in astratto previsto dal legislatore (la causa in astratto) può non corrispondere all'interesse che le parti hanno inteso conseguire attraverso l'oso concreto- dello schema tipico. E'possibile, infatti, che l'interesse concretamente perseguito diverga dall'ipotesi astratta e risulti non meritevole. Nel sistema normativo, la meritevolezza della causa in concreto si traduce, nei contratti tipici, nel controllo di liceità previsto dall'art. 1343 c.c., che richiede la conformità della causa (in concreto) alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Nei contratti atipici, invece, non è ravvisabile una causa in astratto, valutata meritevole dall'ordinamento, poichè l'assetto di interessi perseguito dalle parti non risponde ad un modello normativo. Per essi, dunque, la valutazione della funzione economico sociale deve farsi solo in concreto, rispetto al reale assetto di interessi, e risponde non solo a criteri di liceità, ex art. 1343 c.c., ma anche, e prioritariamente, al criterio della meritevolezza, di cui all'art. 1322 comma 2 c.c., qualitativamente diverso dal criterio di liceità.

Orbene, il Testo Unico della Finanza contempla, tra i servizi accessori, "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento" (art. 1 comma 6 lett. e) ma non detta una disciplina del contenuto tipico del contratto. Alla previsione definitoria non corrisponde un tipo contrattuale ed una causa tipica (causa in astratto), la quale richiede il regolamento legale del contenuto contrattuale. La previsione lascia, perciò, impregiudicata la valutazione di meritevolezza dell'assetto di interessi risultante da un'operazione economica che, non avendo un modello normativo di riferimento, non si conforma ad una causa tipica in astratto considerata meritevole dall'ordinamento.

Spetta, allora, al giudice il controllo di meritevolezza della concreta funzione economico sociale del contratto denominato "4You" (causa in concreto), previsto dall'art. 1322 comma 2 c.c..

Secondo l'orientamento di questo Tribunale (tra le altre, sentenze 26.9.2007 n. 2266/07 e 24.12.2010 n. 2495/10), confermato dalla Corte di Appello (30,9.2009) e al quale si ritiene di dover dare seguito, l'assetto di interessi perseguito dal contratto non è meritevole di tutela per l'evidente squilibrio contrattuale.

Il ragionamento seguito, in particolare, dalla Corte di Appello di Salerno muove dalla premessa secondo cui la causa del contratto ("4You") si sostanzia da una, parte nella erogazione di un finanziamento retribuito per l'acquisto di strumenti finanziari e dall'altra nella acquisizione a scadenza di un capitale rivalutato con finalità previdenziali. Secondo la Corte, in un corretto sinallagma contrattuale, insito nella connotazione previdenziale dell'investimento, l'alea concerne l'entità del vantaggio patrimoniale ma non l'esistenza dello stesso. Nel contratto in esame, invece, lo squilibrio contrattuale "va ben oltre i limiti della ordinaria alea". Si è posto in luce che "Da una parte il contratto è sicuramente vantaggioso per la Banca; la. stessa percepisce gli interessi sul finanziamento, lucra i compensi per la gestione del fondo, colloca discrezionalmente titoli della stessa negoziati o addirittura in regime di conflitto di interessi colloca titoli emessi da una società collegata da rapporto di gruppo. Ancora, il che è più grave, si esclude dal rischio di gestione del fondo dal momento che non e consentito al cliente di effettuare operazioni di passaggio di fendi, indispensabili in caso di turbolenze dei mercati. Dall'altra parte il cliente al massimo può sperare di acquisire; il capitale versato dopo quindici anni (e anche di tale circostanza non vi è certezza, tenuto conto della natura dell'investimento obbligazionario, che come proposto non è esente da rischi) ma è sicuramente condannato alla perdita dell'investimento azionario che per conseguire effetti positivi postula tutto una serie di scelte di investimenti e disinvestimenti che gli sono preclusi. A tanto aggiungasi la assoluta incertezza di ogni prospettiva di utili in una situazione giuridica connotata dall'unico obbligo di versare il corrispettivo del mutuo e le spese di gestione". In tale situazione, prosegue la Corte di Appello, "è evidente che un contratto atipico, quale quello in esame di quindici anni di durata - nella specie, trenta anni -, che non ha nulla dello, schema del contratto di mutuo, in quanto dirotta le somme messe a disposizione verso incontrollate forme di investimento, che non consente all'investitore alcun intervento sui tipi di investimento, si da condannarlo a subire supinamente qualsivoglia pregiudizio economico, ad. onta del conclamato intervento previdenziale, non è certo meritevole di tutela giuridica ex art. 1322 c.c.. in quanto eccessivamente squilibrato a vantaggio di un contraente, ben al di là della normale alea contrattuale, con detrimento elevato dell'investitore, che merita tutela giuridica, anche per la sua posizione di consumatore (v. art. 1469-bis cc): E nel caso non è dubbio che trattasi di modesto investitore, abbisognevole di ben oculata tutela" (Corte di Appello di Salerno, 30.9.2009).

Le medesime conclusioni sono tratte da altri giudici di; merito. In particolare, dal Tribunale di Brindisi, che qualifica il contratto come un "contratto aleatorio unilaterale", non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto pone il rischio in capo a una sola parte (il cliente), che non ha alcuna certezza di ottenere un ritorno dall'investimento effettuato, mentre la-banca lucra un tasso fisso sicuro.

Non disconosce il collegio le critiche rivolte a tale orientamento, secondo cui non può escludersi sic et simpliciter et meritevolezza. del contratto aleatorio unilaterale, e l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla liceità di un contratto che prevede l'assunzione

unilaterale dell'alea contrattuale. ("Nell'esplicazione della, loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto": Cass., 25.11.2002 n. 16568). Ma, nel sinallagma contrattuale, al sicuro vantaggio di una parte deve corrispondere nell'altra una potenziale contropartita del rischio assunto unilateralmente. Vi deve, essere una possibilità di remunerazione dell'alea unilaterale ed una qualche proporzione tra tale remunerazione ed il grado di rischio. E'certamente da condividere l'osservazione critica secondo cui il giudizio di meritevolezza non può riguardare l'equilibrio economico del contratto ma è necessario comunque che lo squilibrio non sia tale da annullare in partenza ogni possibilità di vantaggio per colui che assume il rischio, vanificando la natura previdenziale dell'operazione economica, trasformata in operazione puramente speculativa a vantaggio esclusivo di una parte.

Dal lato della banca, come sopra rilevato, il piano Finanziario denominato "4You" è strutturato in modo tale da imporre al cliente della banca obblighi restitutori, maggiorati di interessi, non fondati su un'effettiva erogazione di denaro ma su operazioni su titoli, con addebito di spese di gestione, funzionali esclusivamente agli interessi dell'intermediario. Il vantaggio di quest'ultimo, oltre che nel lucrare gli interessi sul finanziamento e le spese di gestione, consiste anche nel collocare titoli di società collegate non facilmente negoziabili, finanziando in tal modo non il cliente ma le società del proprio gruppo. Nella premessa del contratto si avverte, infatti, della situazione di conflitto di interessi della banca nell'intermediazione finanziaria e si pone in evidenza che le quote del fondo comune ("Spazio Euro") "sono collocate da Banca 121 e sono emesse da un soggetto (Spazio Finanza SGR s.p.a.) collegato a Banca 121 da rapporti di gruppo", mentre i titoli ("Republic of Italy") "sono negoziati in contropartita diretta con la Banca medesima".

Dal lato del cliente, l'insussistenza di una qualsiasi possibilità di remunerazione dell'investimento e la sicura perdita economica, a totale vantaggio della banca, che snatura l'apparente funzione previdenziale dell'operazione e - le conferisce il carattere di una transazione speculativa nell'interesse di una sola parte, sono ravvisabili non solo nel caso che il piano di investimento venga portato a termine ma anche nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di recesso, previsto dall'art. 8 della proposta di adesione, che prevede in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'obbligo per il cliente di corrispondere alla banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap), corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento, secondo una formula matematica indicata. Ciò senza considerare l'elevato rischio di liquidità del disinvestimento dei titoli obbligazionari prima della scadenza, trattandosi di titoli che non risultano quotati sul mercato regolamentato e, perciò, difficilmente negoziabili.

Lo squilibrio contrattuale, reso evidente dal contenuto del complessivo regolamento contrattuale, laddove ad un sicuro guadagno della banca corrisponde una sicura perdita economica del cliente, implica che il contratto non può essere neppure qualificato come contratto aleatorio unilaterale, posto che la perdita economica per il cliente non è solo possibile o probabile ma certa. In sostanza, considerata complessivamente, l'operazione si risolve, in definitiva, in un trasferimento di somme, senza alcuna possibilità di contropartita e con un recupero solo parziale, dal cliente alla banca e alle società del gruppo che hanno emesso le obbligazioni e collocato i fondi comuni di investimento.

Un tale assetto di interessi, congegnato da un operatore professionale a danno del cliente inavveduto, approfittando della fiducia di un investitore privo di cognizioni tecnico-giuridiche, non può ricevere tutela dall'ordinamento giuridico, perchè non risponde in alcun modo ad un interesse del cliente. Non solo non risponde all'interesse propagandato, di natura previdenziale-assistenziale, ma neppure ad un interesse aleatorio e speculativo, mancando l'alea e qualsiasi possibilità di remunerazione delle somme periodicamente versate alla banca.

Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello, il contratto atipico diretto a realizzare interessi ritenuti non meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c., non è nullo ma inefficace. La nullità, infatti, è la sanzione prevista per il contratto meritevole di tutela nella sua conformazione astratta ma, nel concreto, contrario a norme imperative, a specifiche disposizioni di legge o carente dei requisiti essenziali o illecito (art. 1418 c.c.). Il giudizio di immeritevolezza di tutela comporta, invece, che alle previsioni contrattuali l'ordinamento giuridico non ricollega alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile (diritti ed obblighi), si che il contratto deve considerarsi tamquqm non esset e le prestazioni eseguite prive di causa.

L'inefficacia del contratto determina l'obbligo della banca convenuta di restituzione di tutte le somme versate dall'attore in esecuzione del, contratto, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo. Sul punto, l'attore assume di, aver versato complessivamente n. 104 rate per un importo totale di € 8.056,88. Tale circostanza non è specificamente contestata dalla banca e, perciò, non pone a carico dell'attore l'onere di fornirne la prova. Per inciso, il documento contabile della banca del 10.2.2010, prodotto dall'attore, indica n. 99 rate regolate e l'assenza di insoluti. Gli interessi legali coprono il danno per mancata disponibilità delle somme di denaro, ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c.. Non è dovuto un ulteriore risarcimento, richiesto dall'attore, stante l'assenza di allegazione e prova di un maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c...

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, con la condanna della banca convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore che, in assenza di notula, si liquidano come in dispositivo, con attribuzione di procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 50001255/10, così provvede:

1. accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto di finanziamento ed investimento, denominato "4You", stipulato tra l'attore e la Banca 121, di cui alla proposta di adesione del 12.9.200.1;

2. condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di € 8.056,88 oltre interessi legali a decorrere dai singoli esborsi al soddisfo;

3. condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena" s.p.a.: al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 230,00 per spese vive, € 3.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cap ed Iva come per legge.

Salerno lì 27.1.2015