COMODATO DI FONDO RUSTICO.

La concessione in comodato di un fondo rustico non è un contratto agrario e come tale non è riconducibile all'affitto, poichè la un contratto di concessione di un fondo rustico assume natura agraria solo quando la comune volontà dei contraenti è indirizzata a perseguire l'obiettivo economico sociale di realizzare un'impresa agricola capace di conseguire adeguati standards produttivi oltre che elevati redditi. Consegue che il comodato precario ed a titolo gratuito stipulato per ragioni di cortesia e di liberalità piuttosto che al fine della costituzione di un organizzazione produttiva stabile, pur quando ha ad oggetto un fondo rustico, non è assimilabile sotto il profilo della causa ad un contratto agrario. Pertanto ogni controversia nascente da tale rapporto è sottratta alla competenza della sezione specializzata agraria istituita presso i Tribunali.

COMUNIONE EREDITARIA, DIRITTO DI PRELAZIONE E RETRATTO SUCCESSORIO. 

 

La comunione ereditaria si forma con il decesso di una persona e la conseguente devoluzione del patrimonio di questa ad altri, cui segue l'accettazione da parte di questi ultimi. La comunione ereditaria coinvolge ogni bene che fa parte dell'asse patrimoniale del de cuius al momento della morte, con l'ovvia esclusione dei beni che hanno già costituito oggetto di disposizione a titolo particolare. Vi fanno parte sia i crediti sia i debiti del de cuius.

L'art. 732 c.c. afferma che il coerede che vuol alienare ad un estraneo la propria quota di partecipazione alla comunione ereditaria o anche solo una parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione a tutti i propri coeredi indicando il prezzo di vendita. Ciò perchè ai coeredi è riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto della quota da esercitarsi entro il termine di due mesi dalla comunicazione della volontà di alienazione da parte del coerede.

Laddove invece il comunista ereditario venda direttamente la propria quota a terzi senza aver preventivamente consentito agli altri coeredi di sondare l'opportunità di esercizio del diritto di prelazione, i coeredi lesi nel proprio diritto di prelazione, finchè dura lo stato di comunione, potranno agire per il riscatto dei beni illegittimamente trasferiti al terzo estraneo.

L'istituto del riscatto è comunemente definito retratto successorio.  

-COMUNIONE E CONDOMINIO - CASI DI NULLITA' E DI ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI.

Nell'ambito della disamina delle vicende patologiche inerenti la formazione della volontà assembleare condominiale occorre distinguere tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari.

 

Sono nulle le delibere assembleari:

-1) prive degli elementi essenziali;

-2) con oggetto impossibile o illecito;

-3) con oggetto non rientrante nelle competenze dell'assemblea;

-4) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o che incidono sulla proprietà esclusiva di uno o più condomini;

-5) comunque invalide in relazione all'oggetto.

 

Sono invece annullabili le delibere assembleari:

-a) assunte nell'ambito di adunanza viziata nella regolare costituzione;

-b) adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge;

-c) affette da vizi formali causati da violazioni di prescrizioni di convocazione o informazione dell'assemblea;

-d) affette da irregolarità nei procedimenti di convocazione;

-e) violative di norme richiedenti particolari maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.  

LA CONVENZIONE URBANISTICA.

Le convenzioni urbanistiche sono veri e propri accordi rientranti nella categoria di cui all'art. 11 della L. 241/1990, aventi ad oggetto l'urbanizzazione di aree non urbanizzate e generanti obbligazioni trasmissibili propter rem.

Le convenzioni suddette devono necessariamente prevedere: 1) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 2) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria; 3) termini non superiori a dieci anni per l'esecuzione delle opere; 4) la prestazione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione.

Obbligazione principale assunta dal privato è la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la successiva cessione delle aree al comune.

Obbligazione principale del comune è il rilascio dei permessi di costruire necessari per la realizzazione del programma edilizio, nonchè l'impegno a non modificare nel tempo la scelta urbanistica approvata.

In ipotesi di inadempimento del privato, le convenzioni usualmente prevedono la possibilità per il Comune di sostituirsi al lottizzante nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, utilizzando le garanzie finanziarie prestate al momento della sottoscrizione della convenzione. Laddove le garanzie dovessero risultare inadeguate, il Comune potrà ottenere sentenza di condanna del privato all'esecuzione diretta delle opere. Nel caso in cui il privato resti inadempiente all'obbligazione di cedere al Comune le aree destinate a standard, il comune potrà ricorrere all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., da esercitarsi innanzi al Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - 20 luglio 2012, n. 28)

DIRITTO AMMINISTRATIVO. IMPUGNAZIONE DIRETTA ED IMMEDIATA DEL BANDO DI GARA. Con la nota decisione dell'Adunanza Plenaria 27 gennaio 2003, n. 1, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha individuato i casi in cui sorge un vero e proprio onere per il concorrente di immediata impugnazione della clausola del bando di gara, individuando due categorie di clausole per le quali sorge il ridetto onere della immediata impugnazione: -a) clausole aventi ad oggetto requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, che producono effetti diretti nei confronti degli aspiranti concorrenti, poichè identificano immediatamente i soggetti che, in quanto privi dei requisiti richiesti da tali clausole, sono immediatamenti incisi; -b) clausole imponenti, ai fini della partecipazione alla gara, oneri assolutamente incomprensibili o comunque sproporzionati rispetto ai caratteri ed alla reale natura della gara. In tali casi l'interessato ha l'onere di provvedere all'immediata impugnazione della clausola lesiva di cui alla lex specialis, appalesandosi come inammissibile sia l'impugnativa del solo atto applicativo, sia l'impugnazione congiunta del bando e dell'atto di valle.

DIRITTO PENALE FALLIMENTARE. BANCAROTTA.

Com'è noto, la bancarotta è la figura delittuosa più rilevante del diritto penale fallimentare, che presuppone la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.

Più che però del reato di bancarotta è però preferibile parlare di reati di bancarotta, in considerazione della molteplicità di fattispecie delittuose rinvenibili.

Importanti sono infatti alcune distinzioni: -a) una prima fondamentale distinzione va operata tra la bancarotta propria (artt. 216 e 217 L. Fall., in cui il soggetto attivo è lo stesso imprenditore dichiarato fallito) e la bancarotta impropria (artt. 223 e 224 L. Fall., in cui è rinvenibile una disgiunzione tra soggetto attivo e imprenditore dichiarato fallito). -b) Un'ulteriore distinzione va operata prendendo in considerazione l'elemento psicologico che ispira la condotta del soggetto attivo, distinguendo la "bancarotta semplice" (art. 217 e 224 L. Fall. - condotta colposa - ) dalla "bancarotta fraudolenta - (artt. 216 e 223 L. Fall. intenzionalità della provocazione del fallimento dell'impresa). -c) Vi è quindi la distinzione tra "bancarotta patrimoniale" (art. 216, comma 1, e 217, comma 1, L. Fall. - ha ad oggetto il patrimonio) e "bancarotta documentale" (art. 216, comma 1, n. 2 e art. 217, comma 1, n. 2 L. Fall - ha ad oggetto i libri e le scritture contabili dell'impresa).

-d) Ultimo criterio classificatorio è tra bancarotta pre-fallimentare (il fatto è compiuto prima della dichiarazione di fallimento) e bancarotta post-fallimentare.

IMPRENDITORI E DIPENDENZA ECONOMICA.

La dipendenza economica tra imprese, desumibile dall'art. 9 della legge sulla subfornitura (L. 18 giugno 1998 n. 192), è la situazione che si verifica allorquando un'impresa (economicamente forte ed in posizione di predominanza) ha la forza negoziale di determinare uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi a proprio vantaggio e a carico di un'altra impresa (debole ed in posizione di sudditanza).

La disparità di potere contrattuale si manifesta allorquando vi è la ricorrenza del potere di una delle parti contrattuali di determinare uno squilibrio di diritti e di obblighi e la correlativa condizione del soggetto debole di versare in uno stato di impossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato.

i casi di dipendenza economica sono non poco frequenti nel mercato ed è bene precisare che la legge non vieta la dipendenza economica in sè per sè, limitandosi a vietare e considerare illecita la sola situazione di abuso (rectius di approfittamento contrattuale) della dipendenza economica. Sono infatti nulli i patti realizzanti abuso di dipendenza economica. Trattasi di nullità rilevabile di ufficio e di nullità relativa alle sole clausole frutto di approfittamento.

LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI.

 

La liquidazione di una società è la conseguenza del manifestarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge o dallo statuto sociale e si estriseca nel complesso delle operazioni finalizzate alla trasformazione in denaro degli elementi attivi del capitale aziendale, alla estinzione dei debiti sociali, alla eventuale ripartizione tra i soci delle residue attività patrimoniali e quindi alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è obbligatorio, segue lo scioglimento della società ed ha inizio con la nomina da parte dell'assemblea straordinaria di uno o più liquidatori. Con la nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, la situazione dei conti e il rendiconto di gestione.

Non appena nominati, i liquidatori devono provvedere ad iscrivere presso il Pubblico Registro delle Imprese la nomina e la determinazione dei loro poteri.

La liquidazione può durare anche oltre l'anno e in tal caso i liquidatori sono tenuti redigere il bilancio annuale di esercizio.

I liquidatori hanno la gestione e la rappresentanza della società e devono compiere tutte le attività necessarie per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, laddove necessario per il miglior realizzo.

Quanto agli obblighi ed alle responsabilità, i liquidatori sono tenuti ad adempiere i loro doveri con diligenza e professionalità, per cui potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni derivanti dalla violazione dei suddetti canoni comportamentali.

Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro dell'attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e, se è residuato un attivo, anche il piano di riparto.





OPPONIBILITA' DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO.

Onde compiutamente individuare i criteri di opponibilità della locazione all'aggiudicatario, occorre prima di tutto operare una distinzione tra locazioni stipulate anteriormente al pignoramento e locazioni stipulate posteriormente al pignoramento, poichè, per consolidata dottrina e giurisprudenza, solo le prime sono opponibili all'acquirente di immobile all'asta.

L'art. 2923 c.c. stabilisce la regola generale dell'opponibilità all'acquirente delle locazioni stipulate anteriormente al pignoramento, prevedendo tre criteri basilari ai fini della verifica dell'anteriorità: 1°) data certa; 2°) trascrizione; 3°) detenzione del conduttore.

1°) Sono opponibili all'acquirente di immobile all'asta le locazioni risultanti da contratto avente data certa anteriore al pignoramento.

La data certa è assicurata dalla registrazione del contratto, anche se, ai sensi dell'art. 2704, comma 1, c.c., la data certa di una scrittura privata può risultare anche dal giorno in cui si è verificato un determinato fatto che possa far desumere con certezza la anteriorità della nascita del rapporto locatizio.

In ogni caso, attesi i limiti imposti dall'art. 2704 c.c., la certezza della data non può essere provata per testimoni.

2°) Sono parimenti opponibili le locazioni ultranovennali regolarmente trascritte nei pubblici registri immobiliari. Viceversa la locazione ultranovennale non trascritta sarà opponibile solo nei limiti del novennio.

3°) Sono opponibili all'acquirente le locazioni di fatto comprovate dalla pacifica detenzione del bene da parte del conduttore in epoca anteriore al pignoramento. In quest'ultima ipotesi grava sul conduttore l'onere di provare l'anteriorità della detenzione.

Le locazioni stipulate in epoca successiva al pignoramento dell'immobile sono inopponibili all'aggiudicatario del bene, così come sono inopponibili anche le locazioni stipulate in corso di procedura previo provvedimento di autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione. Difatti, i rapporti di locazione sorti in costanza di procedura esecutiva sono sempre commisurati alle esigenze proprie della procedura esecutiva stessa. Sono quindi naturalmente destinati a cessare con la cessazione della pendenza della procedura.

PATTO DI FAMIGLIA. 

 

Disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile, l'istituto del Patto di Famiglia è fondato su una struttura contrattuale solenne che investe sia la materia della circolazione delle ricchezze familiari sia la materia della tutela dei legittimari. Tendenzialmente finalizzato allo scopo di conservare e preservare nel tempo il valore aziendale, il patto di famiglia è contratto solenne che deve essere stipulato sotto la forma pubblica, a pena di nullità, ed è momento di necessaria partecipazione di tutti gli altri soggetti che, al momento della conclusione dal patto, rivestirebbero la qualità di legittimari dell'imprenditore alienante in ipotesi di sua morte. Il patto di  famiglia è atto sfornito di corrispettivo per l'imprenditore e costituisce eccezione al divieto di cui all'art. 458 c.c., perchè momento di anticipazione della divisione.  

 

PIGNORAMENTO DI BENI INDIVISI.

Com'è noto, il pignoramento può cadere anche sulla quota ideale di un bene indiviso, di cui il debitore è titolare in comunione con altri soggetti che non sono debitori.

In tale ipotesi l'espropriazione ha ad oggetto solo la quota del comunista debitore e non già le restanti quote dei comunisti non debitori ed ha luogo nelle forme della espropriazione di beni indivisi.

L'oggetto materiale del pignoramento dei beni indivisi è costituito dal diritto di comproprietà o da altro diritto reale di godimento su una quota ideale di un bene mobile o da un bene immobile determinato. Può altresì avere ad oggetto un credito al pagamento di somme di danaro di cui risultano essere titolari due o più soggetti, di cui però uno solo è debitore del creditore procedente.

L'espropriazione della quota indivisa produce effetti immediati ed effetti riflessi nella sfera giuridica dei comproprietari non debitori, sia durante lo svolgimento della procedura esecutiva, sia all'esito dell'adozione dei provvedimenti ex art. 600 cpc.

in particolare, per effetto della notificazione dell'avviso di cui all'art. 599, secondo comma, cpc, è fatto divieto ai comproprietari di procedere alla divisione stragiudiziale del bene comune. I comproprietari non debitori possono però liberamente disporre del proprio diritto di comproprietà.

Sempre per effetto del pignoramento, i comproprietari non debitori devono subire l'intromissione del custode nominato dal giudice dell'esecuzione, che può ovviamente essere anche un terzo estraneo alla comunione.

Notificato l'atto di pignoramento della quota ideale di un bene indiviso, del pignoramento deve essere notificato avviso ai comproprietari non debitori, contenente l'intimazione di non lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza l'ordine del giudice. L'avviso ai comproprietari ha un duplice contenuto: 1) un contenuto precettivo, concernente il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte di cose comuni senza l'ordine del giudice; 2) un contenuto processuale, concernente l'invito a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione, per ivi sentire dare i provvedimenti di cui all'art. 600 cpc. L'avviso ai comproprietari va notificato prima dell'udienza fissata dal G.E. per i provvedimenti ex art. 600 cpc, tuttavia, non essendo prescritto alcun termine entro cui l'adempimento deve essere compiuto, l'eventuale espletamento oltre il termine di giorni novanta dal pignoramento non produce la perenzione di cui all'art. 497 cpc. L'omissione dell'avviso ai comproprietari non produce neanche la nullità del pignoramento, producendo solo conseguenze di carattore sostanziale (l'eventuale divisione stragiudiziale sarà opponibile al creditore procedente). Neanche l'omissione dell'avviso ai comproprietari di comparire innanzi al G.E. produce la nullità del pignoramento, trattandosi di atto accidentale indipendente dal pignoramento. L'omissione dell'avviso ai comproprietari potrà al più determinare l'improcedibilità dell'esecuzione.

Quando la quota indivisa oggetto di pignoramento ricade nella comunione legale tra i coniugi, la convocazione del coniuge non debitore va necessariamente disposta non solo in quanto comproprietario ma anche in ragione del complesso dei diritti e dei poteri nascenti dal regime della comunione legale.

RAPPORTI TRA PETITORIA ORDINARIA E PETITIO HEREDITATIS.

Le azioni petitorie sono azioni a tutela del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario. Si distinguono nell'azione di rivendicazione; azione negatoria; azione di regolamento dei confini; azione di apposizione di termini.

L'azione di rivendicazione è la fondamentale azione a tutela della proprietà, tesa all'accertamento in capo al rivendicante del diritto di proprietà, con conseguente condanna del destinatario dell'azione al rilascio del bene. Se l'azione di rivendicazione ha ad oggetto un bene immobile, la trascrizione della citazione renderà la sentenza opponibile contro chiunque abbia acquistato diritti dal convenuto successivamente alla trascrizione della citazione. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile.

L'azione di petizione ereditaria è invece disciplinata dall'art. 533 del codice civile, il quale dispone che l'erede può chiedere il riconoscimento giudiziale della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede, tutti o parte, dei beni ereditari. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione sui singoli beni.

Presupposti dell'azione di petizione ereditaria sono: 1) l'accettazione dell'eredità; 2) il possesso dei beni ereditari da parte di un terzo pro herede oppure pro possessore.

Le due azioni sono del tutto differenti anche sotto il profilo dell'onere probatorio. difatti: -a) mentre nell'azione petitoria ordinaria l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione; -b) nella petizione ereditaria l'attore può limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni all'epoca dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse ereditario.