BENVENUTI
«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e
farli vivere in sè, assumere su di sè i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.
L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità.
Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia.
In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli
afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza...
Per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perchè sappiamo che esso ha servito a
riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso, e, soprattutto, a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella
vincente giustizia.
Beati coloro che soffrono per causa di giustizia... ma guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia!
E, notate, di qualunque specie e grado di ingiustizia... perchè accogliere una raccomandazione o una segnalazione, favorire particolarmente un amico a danno di un estraneo o di uno sconosciuto, usare un metro diverso nella valutazione del comportamento, o delle attitudini, o delle necessità degli uomini, è pur questo ingiustizia, è pur questo offesa al prossimo, è pur questo ribellione al comando divino».
Piero Calamandrei
(1889/1956)
"L'avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sé stesso. Il giudice non ha il dovere di capire: è l'avvocato che ha il dovere di farsi capire".
E' BENE SAPERE CHE...
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA "BANCARIA" -
ORDINANZA Cassazione Civile - Sez. 1 - n. 24613/2026 - pubblicata il 12/08/2026.
-SOMMARIA DESCRIZIONE PRIMO GRADO-
Nel procedimento in rassegna un privato cittadino aveva convenuto in giiudizio innanzi al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (di seguito, per brevità, BPV), affermando che, su sollecitazione di funzionari dell’istituto di credito, aveva contratto nel 2011 un finanziamento di € 10.000.000 per acquistare azioni della banca per un valore equivalente e poi nel 2013, a seguito di ulteriore finanziamento di € 5.000.000, aveva acquistato obbligazioni convertibili di BPV per un controvalore di € 2.500.000 ed altre azioni della banca per il controvalore di € 2.500.000.
L’attore rappresentava che tutte queste operazioni (finanziamenti, acquisto di azioni e obbligazioni) costituivano negozi nulli, per violazione dell’art. 23 d. lgs. 58/1998, per causa illecita o per violazione dell’art. 1322 cod. civ., simulati, posti in essere in violazione dell’art. 2358 cod. civ. o comunque da annullare e domandava che fosse dichiarata la simulazione, la nullità o l’inefficacia dei negozi conclusi o comunque che i contratti in questione fossero annullati o risolti, con la conseguente esclusione di una sua qualsiasi esposizione debitoria nei confronti della banca.
Interrottosi il giudizio per sottoposizione di BPV a liquidazione coatta amministrativa, l'attore aveva riassunto il processo nei confronti della banca in l.c.a., che, costituendosi in giudizio, aveva eccepito, tra l'altro, l’improcedibilità delle domande ai sensi dell’art. 83 T.U.B.
Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 764/2021, ritenuto provato che i finanziamenti fossero stati concessi per l’acquisto di azioni ed obbligazioni della banca, accertato il collegamento negoziale, giudicava che le operazioni fossero nulle per violazione dell’art. 2358 cod. civ., applicabile anche alle cooperative, dato che l’assemblea straordinaria non aveva autorizzato la concessione dei prestiti.
-SOMMARIA DESCRIZIONE APPELLO-
Interposto gravame, la Corte di Appello di Venezia, ritenendo tra l'altro che l'art. 83, comma 3, T.U.B. dovesse essere interpretato conformemente al disposto dell’art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio divenivano improcedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale.
Osservava che, viceversa, non diventavano improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si facesse valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, non essendovi giustificazione a che le azioni che non riguardavano il passivo dell’impresa bancaria insolvente né derivavano dalla procedura concorsuale non potessero venire esercitate davanti all’autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divenissero improcedibili. La Corte di Appello evidenziava che il T.U.B. non prevedesse la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, all’art. 86, la verifica dello stato passivo nonché, al successivo articolo, l’eventuale giudizio di opposizione.
La Corte di Appello di Venezia affermava, pertanto, che le domande proposte nei confronti di una banca, che nelle more del giudizio venisse sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, permanevano procedibili se non erano idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo.
-RICORSO PER CASSAZIONE-
Interposto ricorso per Cassazione da BPV in l.c.a denunciandosi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. o, se del caso, dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 83, comma 3, T.U.B., 12, commi 1 e 2, e 14 preleggi, con riferimento alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto proseguibili le domande proposte dall'attore, benchè qualificate come pretesa di accertamento negativo del credito.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, motivando: "Questa Corte, di recente (cfr. Cass. 20184/2025), ha già avuto occasione di ribadire, in una vicenda che vedeva coinvolta proprio BPV in l.c.a., che non sono ammissibili azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie, in adesione all’orientamento tradizionale già espresso in passato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14231/1999). «Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l’art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare” La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell’escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”. La nettezza dell’espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni....omissis..."... “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra; vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013).
Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell’autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.
Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all’intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra)"...omissis......
"La peculiarità della fattispecie in esame sta nel fatto che l'attore non ha avanzato una mera richiesta di accertamento di una pretesa creditoria nei confronti della banca ora in l.c.a., ma ha domandato che venisse dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento da lui conclusi affinché fosse poi effettuato, in forza di tale statuizione, un accertamento negativo di qualsivoglia suo debito verso la massa.
Si tratta, dunque, di una domanda di nullità che costituisce premessa di una domanda di accertamento negativo di un debito nei confronti della procedura coatta amministrativa di una banca.
Al fine di individuare la disciplina da applicare a una simile domanda è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 6481/2026) hanno recentemente enunciato i seguenti principi: «la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato; la decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria; il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio; in caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.». Ora, se le Sezioni Unite – con riferimento a norme (gli artt. 52, comma 2, e 72, comma 5, l. fall.) di tenore non totalizzante nel loro contenuto letterale – hanno enunciato i principi sopra riportati in funzione della concentrazione dinanzi al giudice del concorso delle domande di risoluzione del contratto per inadempimento che costituiscano premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno, a maggior ragione si deve ritenere che una norma di tenore espressamente totalizzante qual è l’art. 83, comma 3, T.U.B. (a mente del quale «dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare») non possa tollerare interpretazioni che escludano dall’ambito concorsuale tanto le azioni costitutive di risoluzione, quanto tutte le azioni dichiarative di un’invalidità negoziale che fungano da premessa logico-giuridica di domande di restituzione, risarcimento del danno o accertamento nei confronti della massa di una liquidazione coatta amministrativa bancaria. Pertanto, la sentenza impugnata è errata laddove afferma che l’art. 83, comma 3, T.U.B., inteso conformemente all’art. 52 fall., deve intendersi riferito solo alle pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, dovendosi, invece, affermare che divengono improcedibili anche le pretese dichiarative o costitutive funzionali all’accertamento (anche negativo) del credito.
Cassazione Civile - Sezioni Unite - Sentenza 30/04/2026 n. 11959.
Con la sentenza n. 11959/2026, le Sezioni Unite hanno sottolineato che la natura giuridica della perizia contrattuale dipende dal concreto contenuto della clausola e dalle finalità che le parti intendono perseguire, non esistendo alcuna tipizzazione legale unitaria. Ogni perizia contrattuale “prende forma” in base all’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., per cui non è possibile attribuir
e a tutte le fattispecie la stessa natura (ad esempio, sempre arbitrale o sempre meramente obbligatoria).
Le Sezioni Unite introducono una regola chiara e innovativa affermando che l'avvio della perizia contrattuale costituisce atto interruttivo della prescrizione, con effetto che si prolunga "de die in diem" per tutta la durata delle operazioni peritali e fino alla conclusione della perizia o fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per la ultimazione delle indagini peritali. E ciò perchè la "chiamata di perizia" (tipicamente: denuncia del sinistro e richiesta di determinazione dell’indennizzo secondo la clausola di perizia) è un atto che manifesta in modo inequivoco l’intenzione del titolare di esercitare il proprio diritto di credito, così assumendo i requisiti propri della costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943, co. 4, c.c. con effetto interruttivo istantaneo destinato a protrarsi per tutta la durata del procedimento negoziale e per tutta la durata delle "operazioni peritali".
Le Sezioni Unite hanno fissato quattro principi, che costituiscono il cuore della decisione:
-
Definizione generale di perizia contrattuale
- È la clausola con cui le parti affidano a un terzo, scelto per competenza tecnica e fiducia, la soluzione di questioni tecniche rilevanti per il loro rapporto (es. qualità della prestazione, quantum del danno, nesso causale, ecc.), impegnandosi sia a deferire a lui la questione, sia a rispettarne la decisione.
-
Doppia natura possibile: arbitrato irrituale o figura atipica
- Se la clausola è riconducibile all’art. 808-ter c.p.c. e contiene una rinuncia espressa ad agire davanti al giudice ordinario, la perizia assume natura di arbitrato irrituale.
- In mancanza di tale rinuncia, la perizia contrattuale è una figura atipica di natura obbligatoria: un meccanismo tecnico con cui le parti si dotano di uno strumento per superare in modo vincolante una porzione del contrasto, ma senza sostituire la giurisdizione.
-
Perizia contrattuale pura e azione giudiziaria
- Nella perizia contrattuale pura, la clausola non impedisce a ciascuna parte di promuovere un giudizio anche sulla porzione di controversia rimessa al perito.
- Tuttavia, chi agisce in giudizio senza rispettare la clausola viola un obbligo contrattuale e può essere chiamato a rispondere per inadempimento (es. risarcimento danni, responsabilità per violazione di buona fede).
-
Effetti sulla prescrizione: interruzione “de die in diem”
- La chiamata di perizia contrattuale pura (denuncia del sinistro + richiesta di determinazione dell’indennizzo secondo la clausola) e il successivo svolgimento delle operazioni peritali costituiscono esercizio continuativo del diritto di credito.
- Questo comportamento è incompatibile con l’inerzia che giustifica la prescrizione ex art. 2934 c.c.; quindi produce un effetto interruttivo continuo della prescrizione per tutta la durata delle operazioni peritali, fino alla loro conclusione o alla scadenza del termine contrattuale.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che:
-
Perizia contrattuale e arbitrato non coincidono automaticamente, perchè solo se le parti dichiarano per iscritto di rinunciare a rivolgersi al giudice ordinario (art. 808-ter c.p.c.) la clausola di perizia si trasforma in arbitrato irrituale. In tutti gli altri casi si tratta di una perizia contrattuale pura, che resta un meccanismo tecnico-obbligatorio interno al rapporto contrattuale.
-
La perizia contrattuale pura non blocca l’accesso al giudice, ma vincola le parti sul piano contrattuale. Chi non rispetta la clausola può essere inadempiente, ma non è escluso dalla tutela giurisdizionale.
-
Sul piano della prescrizione, la nuova regola applicabile è che la chiamata di perizia contrattuale pura e il relativo procedimento interrompono la prescrizione “giorno per giorno” fino alla conclusione della perizia.
Non si tratta di sospensione per inesigibilità, ma di esercizio continuativo del diritto, incompatibile con l’inerzia richiesta dall’art. 2934 c.c.
Corte di Cassazione - Sezione III - 28 maggio 2026, n. 1660 (conforme a Cass. Civile - Sezione I - 13/04/2022 n. 12058).
Il contratto non può essere annullato ex art. 1434 e ss. c.c. ove la determinazione della parte a contrarre sia derivata da timori meramenti interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio venga in rilievo quale elemento decisivo di condizionamento del libero processo di formazione del soggetto contraente.
Ai fini dell'annullamento del contratto va provata l'esistenza di una concreta minaccia di un male ingiusto e notevole, proveniente dalla controparte o da terzi e specificamente diretta ad estorcere il consenso alla firma del negozio.
L'art. 1435 c.c. sancisce che il vizio della volontà deve essere di tale natura da fare impressione su una persona sensata e deve essere di tale gravità e di tale immediata percepibilità da parte di persona sensata, da ingenerare l'oggettivo timore di esporre, in ipotesi di mancata firma del negozio, sè stesso ed i suoi beni (e/o anche di familiari ex art. 1436 c.c.) ad un male ingiusto e notevole.
Corte di Cassazione - Sezione III - 24 ottobre 2025, n. 28278
La responsabilità civile degli enti territoriali per i danni derivanti da fenomeni di erosione costiera conseguenti all’alterazione delle correnti marine, causata da opere di rimessaggio eseguite da
concessionari di stabilimenti balneari, è configurabile non ai sensi dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale responsabilità per omessa vigilanza sul rispetto delle condizioni
imposte dai provvedimenti autorizzatori.
Tale responsabilità non è preclusa dall’eventuale concorso di responsabilità ex art. 2051 c.c. imputabile ai custodi dell’area, salvo che la condotta di questi ultimi assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, sì da rendere giuridicamente irrilevante il contributo causale derivante dall’omessa vigilanza dell’ente e da integrare, rispetto ad essa, un fattore fortuito.
§*§
Il provvedimento della Suprema Corte affronta il tema della responsabilità civile per i danni derivanti dalla deviazione delle correnti marine causata da attività di rimessaggio svolte da alcuni concessionari di beni del demanio marittimo.
Il danneggiato lamentava un pregiudizio alla stabilità della propria abitazione, assumendo che le opere di rimessaggio realizzate dai concessionari di stabilimenti balneari - consistenti, in particolare, nell’immersione in mare di una barriera di sacchi di juta riempiti di sabbia - avessero alterato il sistema delle correnti marine e il naturale riciclo del materiale sabbioso, determinando un incremento dell’afflusso delle acque e una conseguente erosione della parete costiera con compromissione della stabilità degli edifici ivi ubicati.
La Corte afferma che lo specchio di mare antistante la porzione di demanio marittimo conferito in concessione non può essere considerato bene demaniale, ma una
res communes omnium oggetto di un diritto speciale conferito al concessionario (al quale viene tra l’altro riconosciuta la tutela possessoria), cui si applica per estensione la
disciplina prevista per i beni demaniali posti in contiguità qualora compatibile.
Di riflesso, gli enti territoriali dell’area interessata non possono essere considerati custodi dell’area, posto che il concetto di costudita implica un potere (anche di fatto) che consenta un
controllo e un pronto intervento operoso proprio al fine di evitare la realizzazione del rischio lamentato.
La responsabilità degli enti territoriali deve essere valutata anche alla luce del dovere giuridico di protezione e osservazione delle zone costiere, previsto dagli artt. 70, comma 1, lett. a),
e 89, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 112/1998.
La Corte di cassazione rileva, in via preliminare, che agli enti territoriali competenti per le zone costiere limitrofe spetta il compito di verificare il rispetto, da parte dei concessionari,
delle modalità di utilizzo della costa oggetto di concessione. In particolare, ogni intervento di rimessaggio che, in modo anomalo, alteri la naturale dinamica del deflusso delle acque deve essere
tempestivamente impedito e rimosso.
Nel caso di specie, i concessionari avevano oltrepassato i limiti stabiliti nei provvedimenti autorizzativi relativi al rimessaggio della costa marina, ponendo in essere opere idonee a determinare
fenomeni di erosione delle zone costiere limitrofe.
La Corte ravvisa, pertanto, un concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale: da un lato, la responsabilità dei concessionari delle aree balneari ai sensi dell’art. 2051 c.c., quali
custodi delle opere realizzate; dall’altro, la responsabilità degli enti territoriali competenti per omessa vigilanza sul corretto utilizzo della costa da parte dei concessionari ai sensi
dell’art. 2043 c.c.
L’art. 2055 c.c. disciplina il concorso di più soggetti nel fatto dannoso, concorso che sussiste — come nel caso di specie — anche quando il titolo di responsabilità sia diverso.
Corte di Cassazione - Sezioni Unite, 25/09/2025, n. 26080
PRINCIPIO
L’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., in tal modo realizzandosi, limitatamente a tale ambito, la concentrazione degli strumenti di tutela dinanzi ad un unico giudice, mentre la giurisdizione del g.o. resta confermata nei casi che esulano dalle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a.
§*§
La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al riparto di giurisdizione relativamente alla domanda di risarcimento danni per lesione dell’affidamento incolpevole del privato che abbia confidato nella stabilità del provvedimento amministrativo ampliativo, poi legittimamente annullato dalla p.A. In particolare, il problema, sollevato dopo che la sentenza n. 500/1999 ha
riconosciuto l’astratta risarcibilità dell’interesse legittimo leso, riguarda l’attribuzione della giurisdizione della domanda alternativamente al g.o. o al g.a.
La giurisdizione si stabilisce in base alla domanda, in ragione del criterio del petitum sostanziale (ex multis: Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2024 n. 2368; Id., 26 maggio 2020 n. 9771; Id., 27 ottobre 2020 n. 23600).
§*§
Il privato che lamenti la lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento ampliativo annullato o nella correttezza del comportamento dell’amministrazione fa valere un diritto soggettivo, non un interesse legittimo.
La responsabilità da lesione dell’affidamento presuppone la delusione della fiducia nella correttezza dell’azione amministrativa (Cass., S.U., n. 8236/2020, n. 2175/2023, n. 9636/2015, n. 15250/2014), non riconducibile all’interesse legittimo, ma al diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo.
Il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati. La cogenza di doveri di protezione della sfera giuridica del privato cui la P.A. è tenuta a conformarsi senza margini di apprezzamento è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza amministrativa, convinta della indissolubile coesistenza, nell’ambito del procedimento, di regole pubblicistiche incidenti sulla validità degli atti, e obblighi di condotta imposti per prevenire possibili ricadute negative nella sfera del privato dell’agire amministrativo, anche quando si traduca nel legittimo diniego di un provvedimento ampliativo (cfr. in tal senso, esplicitamente Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 5/2015, par. 32).
L’affidamento incolpevole può esser leso anche se il procedimento amministrativo non sia sfociato nell’adozione di alcun provvedimento espresso (Cass., S.U., n. 8236/2020), o nel caso di adozione di un provvedimento negativo legittimo, a conforto del fatto che le regole comportamentali operano su un piano diverso da quello della legittimità, poiché queste ultime incidono sulla validità degli atti, le altre sono fonte di responsabilità. La P.A. è — in definitiva — obbligata non solo alla corretta adozione delle scelte amministrative, ma anche ad adeguare le proprie condotte nella consapevolezza che lo svolgimento di attività amministrativa può determinare un’indebita ingerenza nella sfera dei destinatari ed indirizzarne erroneamente le scelte, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa al conseguimento delle bene della vita cui è finalizzato l’interesse legittimo.
§*§
È nelle sole materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 133 c.p.a., che il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi (art. 7, comma quinto, c.p.a.); nella giurisdizione di legittimità resta invece inderogabile il criterio generale di riparto basato sulla natura della situazione sostanziale lesa dall’esercizio o dal mancato esercizio del potere, la cui qualificazione — nei singoli casi — costituisce un prius ai fini della esatta perimetrazione degli ambiti di giurisdizione.
In continuità con i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 191/2006), occorre ribadire che il risarcimento del danno non costituisce una materia a sé suscettibile di formare oggetto di giurisdizione amministrativa a prescindere dalla natura della situazione soggettiva incisa dal provvedimento amministrativo. All’infuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, la tutela risarcitoria, dato il suo carattere rimediale e servente, è affidata al giudice della situazione soggettiva lesa, come prescrive l’art. 7, comma quarto, del codice del processo amministrativo che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno “per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, pure se introdotte in via autonoma. Deve concludersi, quindi, che, all’infuori delle materie di giurisdizione esclusiva elencate dall’art. 133 c.p.a., in caso di violazione dell’affidamento incolpevole la giurisdizione sulle azioni risarcitorie appartiene al giudice ordinario.
Cassazione Civile - Sezioni Unite, 1 maggio 2026, n. 12225.
PROCEDURA CIVILE - ORDINANZA Corte Cassazione Civile - Sezione I - 15/01/2024 n. 1387 (Presidente Dott. Antonio Valitutti - Consigliere Relatore Dott. Rosario Caiazzo).
Il principio secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182, c.3, c.c., si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. 7021-2002; Cass. 22326-2007; Cass. 9273-2011).
Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 1182, c. 3, c.c. in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c. perchè il credito era da ritenersi liquido e quindi determinato o immediatamente determinabile, essendo rappresentato dal risarcimento immediatamente quantificabile mediante la somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati dalla banca a soggetti diversi dal legittimo prenditore.
Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982 , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima
Cassazione Civile sez. III, 11/06/2019, n. 15596
Con la sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione (Presidente Dott. Franco De Stefano - Consigliere Relatore Dott. Marco Rossetti) ha affermato l'importante principio secondo cui : "L'istituto dell'assegnazione forzata non è stato affatto espunto dall'ordinamento per effetto della modifica dell'art. 538 c.p.c., nè l'applicazione di esso è limitata alle sole ipotesi dell'espropriazione di titoli di credito, merci quotate, oro o gioielli.
Stabilisce l'art. 505 c.p.c. che "il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti".
Che la previsione contenuta in tale norma costituisca un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione, è conclusione desumibile da due considerazioni.
La prima è la collocazione sistematica della norma appena trascritta. Essa compare nel Capo I, Titolo II, Libro III, del codice di rito, dedicato per l'appunto alla "espropriazione forzata in generale"..... omissis......
La seconda considerazione è che un fitto reticolo di norme generali sull'espropriazione forzata richiama l'istituto dell'assegnazione, sena limiti di sorta........omissis.....
.....omissis.... (la previsione dell'art. 505 c.p.c.) è agevole rilevare che tale norma non contiene alcun espresso divieto di assegnazione. Essa, nella parte in cui stabilisce che l'assegnazione può farsi "nei limiti" e "secondo le regole" poi meglio esplicitate nei successivi capi, non limita affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, si applicheranno ovviamente queste ultime; altrimenti varranno i principi generali.....omissis....
...omissis... La modifica dell'art. 538 c.p.c., in definitiva, non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta....omissis......".
La sentenza ha quindi chiarito che la procedura esecutiva mobiliare ben può culminare nella pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del bene al creditore procedente.
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n.22465
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31857
Se un erede agisce per avere il rendiconto nei confronti di altro erede che ha avuto il godimento di un bene fruttifero, non si verifica litisconsorzio necessario, in quanto non vi è pregiudizio nei confronti degli altri eredi.
ELENCO PROTESTI E CAI.
La pubblicazione sul Registro informatico dei protesti (elenco protesti o bollettino ufficiale dei protesti), tenuto presso le Camere di Commercio, avviene sulla base degli elenchi dei nominativi inviati mensilmente dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari, ex L. 12 febbraio 1955 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni (in ultimo L. 18 agosto 2000, n. 235). Il Registro informatico dei protesti è una banca dati tesa ad assolvere alla funzione di rendere note al mercato la mancanza di provvista di assegni, così consentendo agli operatori di scrutinare la condizione economica del traente.
A differenza di quanto avviene per le cambiali, in ipotesi di protesto di assegno non è consentita la cancellazione del nominativo del soggetto protestato, neanche in ipotesi di pagamento della somma portata dal titolo nel termine di mesi dodici dal dì di levata del protesto. La cancellazione dal Registro informatico del nominativo del protestato consegue solo al decorso del termine di cinque anni dalla levata del protesto, ovvero all'utile espletamento del procedimento di riabilitazione.
Diversa funzione ha invece la banca dati della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), che consiste in un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, nel quale vengono pubblicizzate, a prescindere dalla levata del protesto, l'intervenuta emissione di assegni in assenza di autorizzazione o in assenza di provvista.
L'iscrizione in CAI ha natura sanzionatoria e determina la revoca dell'autorizzazione alla emissione di assegni per un semestre dalla segnalazione ed il divieto imposto alle banche distipulare nuove convenzioni di assegno con il traente iscritto nell'archivio di allarme.
TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA.
L'illegittima trascrizione di un atto nei registri immobiliari costituisce un illecito di carattere permanente, con l'effetto che il diritto di reazione giuridica del soggetto da essa pregiudicato non è suscettibile di prescrizione fino a che la trascrizione è in atto.
(Cass. Civile - Sez. II - 24 giugno 2013 n. 15795).