La società professionistica X e la società Y sottoscrivevano contratto con il quale la società X si obbligava a disputare due gare amichevoli a fronte della corresponsione della somma di euro un milione da parte della società Y. La società X si obbligava altresì a destinare il prezzo alle attività di fondazione onlus ad essa collegata.
Ricevuti parziali pagamenti per euro seicentomila, pattuita rateazione del residuo corrispettivo, rimasta la società Y inadempiente all'obbligazione di pagamento del saldo, la società X proponeva ricorso al TFN-SVE al fine di sentir condannare la società Y al pagamento del saldo non corrisposto.
Sollevata dalla società Y questione questione di incompetenza per sussistenza di clausola attributiva della competenza a decidere ogni controversia al Foro esclusivo di Genova, il TFN ha affermato la nullità della clausola del foro esclusivo.
Il TFN ha respinto l'eccezione:
-per nullità della clausola perché vessatoria e non oggetto di espressa pattuizione ed approvazione;
-perchè la giurisdizione del Giudice dell'Ordinanmento sportivo e la competenza del TFN-SVE doveva affermarsi ex art. 90 comma 1 C.G.S.
L’art. 90 c. 1 CGS afferma che il TFN – SVE ha competenza riguardo alle controversie di natura economica, facendo indistinto riferimento ai profili di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
La competenza del TFN-SVE si ricaverebbe peraltro dalla lettura dell’art. 1 L. 280/2003, che afferma l'autonomia dell’ordinamento sportivo, fatti salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento statale.
Giova comunque ricordare, che fermo restando il vincolo di giustizia, sussiste sempre la possibilità per i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo di richiedere l’autorizzazione ad adire gli organi di giustizia statale al Consiglio Federale
“Lo sport offre una differente prospettiva sulla vita: insegna ad affrontare le delusioni e stimola le energie per conquistare obiettivi più costruttivi.”
CALCIO - STATUS DI "GIOVANI DI SERIE".
I calciatori con la qualifica di "GIOVANI DI SERIE" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di
addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19esimo anno
di età.
La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va
esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. I calciatori con la qualifica di giovani
di serie, al compimento anagrafico del 16esimo anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.
II calciatore giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato,
quando:
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica- Lega Pro.