BENVENUTI
«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e
farli vivere in sè, assumere su di sè i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.
L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità.
Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia.
In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli
afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza...
Per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perchè sappiamo che esso ha servito a
riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso, e, soprattutto, a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella
vincente giustizia.
Beati coloro che soffrono per causa di giustizia... ma guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia!
E, notate, di qualunque specie e grado di ingiustizia... perchè accogliere una raccomandazione o una segnalazione, favorire particolarmente un amico a danno di un estraneo o di uno sconosciuto, usare un metro diverso nella valutazione del comportamento, o delle attitudini, o delle necessità degli uomini, è pur questo ingiustizia, è pur questo offesa al prossimo, è pur questo ribellione al comando divino».
Piero Calamandrei
(1889/1956)
"L'avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sé stesso. Il giudice non ha il dovere di capire: è l'avvocato che ha il dovere di farsi capire".
E' BENE SAPERE CHE...
PROCEDURA CIVILE - ORDINANZA Corte Cassazione Civile - Sezione I - 15/01/2024 n. 1387 (Presidente Dott. Antonio Valitutti - Consigliere Relatore Dott. Rosario Caiazzo).
Il principio secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182, c.3, c.c., si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. 7021-2002; Cass. 22326-2007; Cass. 9273-2011).
Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 1182, c. 3, c.c. in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c. perchè il credito era da ritenersi liquido e quindi determinato o immediatamente determinabile, essendo rappresentato dal risarcimento immediatamente quantificabile mediante la somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati dalla banca a soggetti diversi dal legittimo prenditore.
Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982 , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima
Cassazione Civile sez. III, 11/06/2019, n. 15596
Con la sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione (Presidente Dott. Franco De Stefano - Consigliere Relatore Dott. Marco Rossetti) ha affermato l'importante principio secondo cui : "L'istituto dell'assegnazione forzata non è stato affatto espunto dall'ordinamento per effetto della modifica dell'art. 538 c.p.c., nè l'applicazione di esso è limitata alle sole ipotesi dell'espropriazione di titoli di credito, merci quotate, oro o gioielli.
Stabilisce l'art. 505 c.p.c. che "il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti".
Che la previsione contenuta in tale norma costituisca un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione, è conclusione desumibile da due considerazioni.
La prima è la collocazione sistematica della norma appena trascritta. Essa compare nel Capo I, Titolo II, Libro III, del codice di rito, dedicato per l'appunto alla "espropriazione forzata in generale"..... omissis......
La seconda considerazione è che un fitto reticolo di norme generali sull'espropriazione forzata richiama l'istituto dell'assegnazione, sena limiti di sorta........omissis.....
.....omissis.... (la previsione dell'art. 505 c.p.c.) è agevole rilevare che tale norma non contiene alcun espresso divieto di assegnazione. Essa, nella parte in cui stabilisce che l'assegnazione può farsi "nei limiti" e "secondo le regole" poi meglio esplicitate nei successivi capi, non limita affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, si applicheranno ovviamente queste ultime; altrimenti varranno i principi generali.....omissis....
...omissis... La modifica dell'art. 538 c.p.c., in definitiva, non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta....omissis......".
La sentenza ha quindi chiarito che la procedura esecutiva mobiliare ben può culminare nella pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del bene al creditore procedente.
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n.22465
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31857
Se un erede agisce per avere il rendiconto nei confronti di altro erede che ha avuto il godimento di un bene fruttifero, non si verifica litisconsorzio necessario, in quanto non vi è pregiudizio nei confronti degli altri eredi.
ELENCO PROTESTI E CAI.
La pubblicazione sul Registro informatico dei protesti (elenco protesti o bollettino ufficiale dei protesti), tenuto presso le Camere di Commercio, avviene sulla base degli elenchi dei nominativi inviati mensilmente dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari, ex L. 12 febbraio 1955 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni (in ultimo L. 18 agosto 2000, n. 235). Il Registro informatico dei protesti è una banca dati tesa ad assolvere alla funzione di rendere note al mercato la mancanza di provvista di assegni, così consentendo agli operatori di scrutinare la condizione economica del traente.
A differenza di quanto avviene per le cambiali, in ipotesi di protesto di assegno non è consentita la cancellazione del nominativo del soggetto protestato, neanche in ipotesi di pagamento della somma portata dal titolo nel termine di mesi dodici dal dì di levata del protesto. La cancellazione dal Registro informatico del nominativo del protestato consegue solo al decorso del termine di cinque anni dalla levata del protesto, ovvero all'utile espletamento del procedimento di riabilitazione.
Diversa funzione ha invece la banca dati della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), che consiste in un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, nel quale vengono pubblicizzate, a prescindere dalla levata del protesto, l'intervenuta emissione di assegni in assenza di autorizzazione o in assenza di provvista.
L'iscrizione in CAI ha natura sanzionatoria e determina la revoca dell'autorizzazione alla emissione di assegni per un semestre dalla segnalazione ed il divieto imposto alle banche distipulare nuove convenzioni di assegno con il traente iscritto nell'archivio di allarme.
TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA.
L'illegittima trascrizione di un atto nei registri immobiliari costituisce un illecito di carattere permanente, con l'effetto che il diritto di reazione giuridica del soggetto da essa pregiudicato non è suscettibile di prescrizione fino a che la trascrizione è in atto.
(Cass. Civile - Sez. II - 24 giugno 2013 n. 15795).
|